Per l'ottenimento dei certificati del Casellario Giudiziale, dei Carichi Pendenti, dell'Iscrizione all'anagrafe delle sanzioni, degli Illeciti amministrativi, l'Ecrs ed il Certificato Europeo è previsto il pagamento di:
- 1 marca da bollo da €. 16,00 (L. 71/2013 - G.U. n° 147 del 25/06/2013)
- 1 marca per diritti di certificato da €. 3,92 per il ritiro dopo 2 giorni lavorativi (D.M. 04/07/2018 G.U. n° 172 del 26/07/2018)
Nel caso si richieda con urgenza, ossia entro due giorni lavorativi, è necessario una ulteriore
- 1 marca per diritti di certificato da €. 3,92.
L'ufficio in caso di richiesta urgente emetterà i certificati il giorno successivo alla richiesta. In caso di richiesta ordinaria dopo due giorni.
Il Certificato ai sensi dell'art. 335 è gratuito.
La Visura del Casellario Giudiziale è gratuita,
Il Modulo Standard Multilingue è gratuito ma deve essere allegato al Certificato del Casellario per cui vanno versati i diritti ed il bollo.
Per ora non è previsto il pagamento del bollo ie dei diritti n maniera digitale ( quando saà operativa la Sezione PagoPa verrà dato avviso e collocato il link disponibile sulla home) pertanto salvo il caso di esenzione del bollo e non dei diritti, consigliamo di acquistarli entrambi presso le rivendite autorizzate prima di accedere agli Uffici.
Il rilascio dei certificati del Casellario e dei Carichi Pendenti, è esente dal pagamento sia del bollo quando è richiesto per essere:
- esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
In tali casi ( esenzione totale di bollo e pagamento del diritti di certificato on line ) la richiesta puo' essere inoltrata via PEC. Specifiche informazioni per la richiesta e la restituizione tramite pec sono reperibili nella apposita sezione,
Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella B di seguito allegata.
Anche in questo caso ( esenzione del solo bollo) la richiesta puo' essere inoltrata via PEC ma andranno versati i diritti in modalità tradizionale ed allegata alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro).
Si ricorda che il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi , dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000, lo dispone l’art. 40 del D.P.R. 445/2000 modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183.