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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano

Chi Siamo

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La Procura della Repubblica svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni. In particolare le attribuzioni generali del Pubblico Ministero, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:

  • Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia.
  • Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci.
  • Repressione dei reati.
  • Esecuzione dei giudicati in materia penale.

Il Pubblico Ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legge da parte di chiunque. Tutte le attività che egli svolge, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono volte ad assicurare la corretta applicazione delle leggi. A questo scopo, il Pubblico Ministero si avvale non solo degli strumenti processuali, ma anche di strumenti diversi, quali pareri o visti di controllo su numerosi atti estranei all'attività processuale vera e propria (ad esempio, in materia di stato civile o di controllo degli ordini professionali).

Repressione dei reati

La funzione che più occupa gli uffici della Procura della Repubblica è senz'altro quella di repressione dei reati. Il Pubblico Ministero riceve o acquisisce d’iniziativa (art. 330 c.p.p.) le notizie di reato, con cui viene a conoscenza di fatti che possono costituire reato. A seguito della ricezione di tale notizia il PM svolge, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, le indagini preliminari, necessarie ad accertare se quel determinato fatto sia un reato, chi ne sia l’autore e quali prove si potranno portare davanti al giudice per un eventuale processo. Al termine delle indagini, se vi sono prove sufficienti a sostenere l’accusa, il PM esercita l'azione penale, cioè introduce un processo nei confronti della persona ritenuta responsabile, nel quale sosterrà la pubblica accusa davanti al giudice, contrapposto alla difesa dell’imputato. Se le prove non sono sufficienti o dimostrano che non vi sono elementi per sostenere l’accusa in giudizio, il Pubblico Ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento.

Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia.

All'interno dell'ordinamento statale, il Pubblico Ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legalità da parte di chiunque. Tutte le attività che è chiamato a svolgere, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle leggi. Questa finalità è perseguita con diversi strumenti processuali e anche al di fuori dell'ambito della giurisdizione in senso stretto: il Pubblico Ministero è, infatti, chiamato ad esprimere il proprio parere e ad operare un controllo di legalità su numerosi atti estranei all'attività processuale vera e propria come, ad esempio, in materia di stato civile, laddove alcuni atti di particolare importanza vengono sottoposti al c.d. visto del Pubblico Ministero.

Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci.

Il Pubblico Ministero può avviare alcuni giudizi civili nell'interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.). Particolarmente importante è la possibilità, per il Pubblico Ministero, di promuovere i giudizi di interdizione ed inabilitazione, cioè quei particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi. Il Pubblico Ministero esercita, altresì, la vigilanza sul servizio di stato civile.

Esecuzione dei giudicati.

Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna in materia penale e l'esecuzione dei provvedimenti di natura civile conseguenti (ad esempio, pene accessorie relative alla capacità delle persone), assicurando che il condannato sia condotto in carcere a espiare la pena detentiva.
La Procura, inoltre, conserva e aggiorna i dati relativi alle condanne delle persone nate nel Circondario della Procura, formando così il Casellario Giudiziale.

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