La richiesta ex. art. 335 c.p.p. consente di ricevere comunicazione circa l'iscrizione del proprio nome nel Registro delle Notizie di Reato in qualità di indagato o di persona offesa.
Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto fino a quando tutti gli indagati non ne vengano a conoscenza (ciò per garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte), è possibile conoscere soltanto:
Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l’attestazione della Segreteria recherà la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” (art. 110 bis disp. att. c.p.p.).
Nell’attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd patteggiamento, di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel Certificato dei Carichi Pendenti), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice, ovvero di trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza.
Anche in tutti questi casi vi sarà l’attestazione: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l’autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati o esponenti.
Hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
In questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerale o documentazione equipollente, da cui risulti che il richiedente è il rappresentante legale della Società.
Il difensore nominato puo' richiedere il Certificato ai sensi dell'art. 335 cpp esclusivamente tramite il sistema telematico del Ministero della Giustizia PDP allegando il modulo scaricabile dal sito o una richiesta specifica che contenga:
Non avendo valore certificativo, l’attestazione è esente da imposta di bollo e da diritti di cancelleria